SUICIDIO MEDICALMENTEASSISTITO
Un proposta di legge del consigliere regionale del PD, Gino Abbate

Il Consigliere Regionale Gino Abbate, del Partito Democratico, ha presentato una proposta di legge che potrebbe portare a una
significativa evoluzione nell’assistenza sanitaria. La proposta, intitolata “Procedure e Tempi per l’Assistenza Sanitaria Regionale al
Suicidio Medicalmente Assistito“, è stata formulata con l’obiettivo di rispondere alla sentenza n. 242/2019 della Corte Costituzionale, che
ha posto l’accento sull’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale in riferimento al suicidio assistito.
Questo provvedimento legislativo non solo cerca di adeguarsi alla sentenza della Corte Costituzionale, ma va oltre, offrendo una cornice
chiara e definita per l’assistenza al suicidio medicalmente assistito. Il suo scopo principale è quello di garantire che il paziente affetto da
una patologia irreversibile e intollerabili sofferenze abbia il diritto di decidere liberamente e consapevolmente il proprio destino, senza
timori di conseguenze legali per chi lo assiste in questo processo.
La proposta si basa su un approccio umanitario e rispettoso dei diritti individuali, assicurando che le decisioni riguardanti la propria vita
siano prese con la massima consapevolezza e autonomia possibile. Inoltre, essa sottolinea l’importanza della verifica delle condizioni del
paziente da parte di una struttura pubblica del Servizio Sanitario Nazionale, garantendo così la trasparenza e l’integrità del processo.
Una delle caratteristiche più significative di questa proposta di legge è il suo impegno nell’assicurare che le spese mediche necessarie per
il suicidio medicalmente assistito siano a carico del Servizio Sanitario Nazionale, rimuovendo così un peso finanziario dai pazienti e dalle
loro famiglie in un momento già difficile.
In conclusione la proposta di legge del Consigliere Gino Abbate si inserisce in un contesto più ampio di rispetto dei diritti fondamentali dei
cittadini, inclusi quelli riguardanti la salute e l’autodeterminazione. Essa potrebbe rappresentare un passo avanti significativo nella
legislazione regionale, ponendo l’accento sull’importanza di fornire assistenza umana e compassionevole a coloro che ne hanno più
bisogno e dimostrando un impegno concreto verso il rispetto della dignità e dell’autonomia dei pazienti.
TESTO ARTICOLATO
Art.1 (Finalità)
1. La Regione Campania, nel rispetto delle proprie competenze e dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte costituzionale n.242/2019,
al fine di garantire la necessaria assistenza sanitaria alle persone che intendono accedere al suicidio medicalmente assistito
conformemente a quanto disposto dall' articolo 2, definisce tempi e modalità per l'erogazione dei relativi trattamenti.
2. Il diritto all' erogazione dei trattamenti disciplinati dalla presente legge è individuale e inviolabile e non può essere limitato, condizionato
o assoggettato ad altre forme di controllo al di fuori di quanto ivi previsto.
ART.2
(Requisiti per l' accesso al suicidio medicalmente assistito)
1. Fino all'entrata in vigore della disciplina statale, possono accedere alle prestazioni e ai trattamenti relativi al suicidio medicalmente
assistito di cui alla presente legge le persone:
a) affette da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o
psicologiche che le stesse reputano intollerabili;
b) tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale;
c) pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli;
d) che esprimono un proposito di suicidio formatosi in modo libdero e
autonomo, chiaro e univoco.
2. I requisiti di cui al comma 1 sono soggetti a verifica svolta ai sensi degli
articoli 3 e 4.
ART.3
(Istituzione della Commissione medica multidisciplinare permanente)
1. Entro quindici giorni dall' entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie regionali istituiscono una Commissione medica
multidisciplinare permanente per la verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:
a) un medico palliativista;
b) un medico neurologo; c) un medico psichiatra;
d) un medico anestetista; e) un infermiere;
f) uno psicologo.
3. La Commissione può valutare di integrare la propria composizione in considerazione delle particolari condizioni della persona
interessata ad accedere al suicidio medicalmente assistito.
4. In caso di rifiuto delle cure con sedazione profonda continuativa e di ogni altra soluzione praticabile ai sensi della legge 22 dicembre
2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), la Commissione definisce, altresì,
previo parere del Comitato etico territorialmente competente, le modalità per garantire alle persone in possesso di requisiti di cui all'
articolo 2, comma 1, interessate ad accedere al suicidio medicalmente assistito, la morte più rapida, indolore e dignitosa possibile.
5. Le aziende sanitarie regionali, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017n. 219 (Norme in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), forniscono il supporto tecnico e farmacologico nonché l' assistenza
medica per la preparazione all' autosomministrazione del farmaco autorizzato presso una struttura ospedaliera, l' hospice o, se richiesto,
il proprio domicilio. 6. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione dei compensi, gettoni di presenza o altre
indennità comunque denominate.
Art.4
(Verifica dei requisiti per l' accesso al suicidio medicalmente assistito) 1. Il procedimento di verifica del possesso dei requisiti di cui all'
articolo 2, comma 1, si conclude entro il termine complessivo di venti giorni dalla presentazione dell' istanza della persona interessata all'
azienda sanitaria competente per territorio.
2. Entro quattro giorni dalla presentazione dell' istanza di cui al comma 1, l'Azienda sanitaria competente per territorio convoca la
Commissione medica multidisciplinare permanente di cui all'articolo 3, comma 1, per l'espletamento della verifica del possesso dei
requisiti per l' accesso al suicidio medicalmente assistito. Entro i successivi otto giorni, la Commissione trasmette la relazione medica
relativa all' esito delle verifiche al Comitato etico territorialmente competente, il quale dispone di cinque giorni per trasmettere all' Azienda
il proprio parere. Entro i successivi tre giorni, l' Azienda comunica alla persona malata le risultanze del procedimento di verifica dei
requisiti.
3. In caso di esito positivo del procedimento di verifica, l' accesso al percorso finalizzato all' autosomministrazione di cui all'articolo 3,
comma 5, avviene nel termine di sette giorni dalla richiesta di erogazione del trattamento di suicidio medicalmente assistito.
4. La persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito può decidere in ogni momento di
sospendere, posticipare o annullare l'erogazione del trattamento.
5. In ogni caso, le strutture sanitarie pubbliche della Regione conformano i
procedimenti disciplinati dalla presente legge alla disciplina statale.
ART.5
(Gratuità delle prestazioni)
1. percorso terapeutico-assistenziale del suicidio medicalmente assistito sono
gratuiti.
ART.6
(Clausola di invarianza)
1.Dalla presente legge non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
RELAZIONE FINANZIARIA
Le prestazioni e i trattamenti previsti sono gratuiti. Nonostante la proposta di legge introduca una nuova prestazione" assistenziale, sulla
base delle indicazioni contenute nella sentenza di natura additiva della Corte Costituzionale n. 242 del 2019, tale prestazione può
certamente essere assimilata alle cure necessarie per i malati terminali e cronici, e in particolare alle cure palliative già previste ed
erogate dalle strutture pubbliche nell'ambito dei LEA. L'interruzione di trattamenti per il mantenimento artificiale in vita, peraltro, non può
ritenersi fonte di costi aggiuntivi per le strutture sanitarie. Pertanto si ritiene che la proposta di legge non comporti spesa e possa essere
dotata di clausola di invarianza finanziaria.
Napoli 01/03/2024
Il consigliere regionale Dott. Luigi Abbate!
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